Trasmessa ai legali di Cherubini e Paratici la seconda Carta Covisoc: cosa emerge?
Sono tanti i temi che in qualche modo s'intrecciano con le indagini sulla Juventus, sul fronte plusvalenze e su quello legato alla manovra stipendi: negli ultimi giorni si parla abbondantemente di una prima cosiddetta Carta Covisoc così come di una seconda, di un ulteriore scambio di comunicazioni tra la Covisoc stessa e la Procura Federale. Questa mattina, spiega La Gazzetta dello Sport, la FIGC ha consegnato la seconda Carta Covisoc ai legali di Federico Cherubini e Fabio Paratici.
Si tratta, di fatto, di una comunicazione intercorsa tra Boccardelli (presidente Covisoc) e Chiné antecedentemente all'altra carta, quella che ha condotto poi al ricorso dalla FIGC al Tar (poi respinto). Il peso delle due note in questione, ricordiamo, si lega alla volontà bianconera di dimostrare che i tempi procedurali non sono stati rispettati (in base alla data d'inizio del processo). Anche in questo caso però, così come in quello dell'altra carta, mancherebbe ancora la "notitia criminis" necessaria così come il necessario riferimento alla Juventus che vada al di là di "situazioni gestionali che meritano attento monitoraggio".
Il contenuto della seconda Carta Covisoc
"Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali la Covisoc ha da ultimo individuato situazioni gestionali che, a proprio avviso, meritano un attento monitoraggio e ciò anche nella prospettiva dell’adozione di potenziali iniziative istituzionali da parte dei competenti organi della Figc. Si tratta, infatti, di situazioni che presentano tratti concettuali ed operativi idonei ad incidere sui fondamentali dei bilanci delle società sportive professionistiche (e quindi mediatamente sull’equilibrio economico e finanziario delle stesse) e che iniziano a presentarsi con frequenza statistica non trascurabile ed in maniera sufficientemente generalizzata. Faccio riferimento, in particolare, alle operazioni di compravendita di calciatori le quali, pur concluse per prezzi significativi, comportano flussi pecuniari assai più contenuti (se non nulli) in quanto sovente le reciproche posizioni di credito e debito sono regolate dai club a mezzo di compensazione. Non è di certo il ricorso ex se all’istituto disciplinato dall’art. 1241 e ss. del codice civile a destare l’attenzione della Covisoc: al contrario, è la possibilità di ricorrere alla compensazione allo scopo di minimizzare (se non elidere) i flussi pecuniari reciproci fissando, al tempo stesso, prezzi di compravendita dei singoli assets su basi economiche di cui non sempre i fondamentali aziendali traspaiono in modo palese ed intelligibile. Il che, ovviamente, determina una certa (non auspicabile) opacità informativa che rischia di risultare viepiù significativa in presenza di eventuali operazioni fra parti correlate"