UFFICIALE | Verona-Roma, caso Diawara: la decisione FIGC sul ricorso
Ieri, lunedì 9 novembre, la Corte d'Appello FIGC ha discusso il ricorso presentato dalla Roma per la sconfitta a tavolino 3-0 inflitta dal Giudice Sportivo dopo la gara con il Verona della prima giornata di campionato. I giallorossi, in quella occasione, avevano schierato il centrocampista guineano Amadou Diawara, che però non era stato iscritto nella lista dei 25 calciatori.
Il ricorso presentato dalla Roma è stato respinto, perciò i giallorossi non riavranno il punto tolto con la sconfitta a tavolino (la gara era terminata 0-0). A darne comunicazione è stata la stessa FIGC tramite un comunicato sul suo sito ufficiale.
Ricorso Diawara, la nota FIGC
"Il ricorso è infondato. Del tutto inammissibile è la richiesta istruttoria, formulata dalla Società reclamante, di ascoltare il team manager della A.S. ROMA S.p.A., sig. Gianluca Gombar, atteso che lo
stesso sarebbe chiamato a riferire su di una circostanza fattuale (il colloquio con il delegato
della Lega Calcio di Serie A sull’alert generato dal sistema informatico in ordine all’inserimento nella distinta della gara HELLAS-VERONA-ROMA del 19.9.2020 del calciatore DIAWARA Amadou) del tutto irrilevante, atteso che è pacifico, essendo stato ammesso dalla stessa società reclamante, la violazione delle disposizioni di cui al C.U. n. 83/A del 20.11.2014. Ciò posto, il Collegio non può non rilevare e sottolineare la circostanza sopra già evidenziata ovvero che la stessa A.S. ROMA S.p.A. ha ammesso di aver violato le regole di cui al C.U. n. 83/A, non avendo inserito il calciatore, DIAWARA Amadou, nell’elenco dei 25 giocatori, inviato a mezzo PEC alla Lega il 14.9.2020. Ciò posto, questa Corte non può che ribadire quanto affermato nel proprio precedente di cui al C.U. n. 030/CSA del 18.10.2016 (confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Prima, con decisione n. 6 del 2017), ovvero che l’art. 4 del C.U. n. 83/A prevede, espressamente, che, per utilizzare un calciatore, la relativa comunicazione deve pervenire alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato [...] Non può, peraltro, giovare alla Società reclamante il richiamo all’istituto dell’errore né al principio di buona fede, atteso che il C.U. n. 83/A, che regola la materia che ci occupa, è in vigore dal 2014 e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al momento dell’inserimento in distinta del calciatore DIAWARA avrebbe dovuto indurre la Società reclamante alla massima cautela che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione del calciatore".
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