Roma, uscita dalla Borsa sempre più vicina: il comunicato dei giallorossi

AS Roma
AS Roma / Insidefoto/GettyImages
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La Roma si prepara a uscire dalla Borsa. Nella note sul sito della società giallorossa è stato rilasciato un comunicato che attesta l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulla totalità di azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. diverse da quelle già detenute dall'offerente. Come riporta calciomercato.com, il delisting è fissato per il 14 settembre, data in cui le azioni della Roma verranno revocate dalla quotazione. Per acquistare il 3,874% rimanente i Friedkin spenderanno 10,96 milioni di euro (0,45€ ad azione)

Di seguito il comunicato integrale rilasciato dal club giallorosso:

Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments  avente ad oggetto massime n. 62.918.072 azioni ordinarie (le “Azioni”) di A.S. Roma S.p.A. (“AS Roma” o l’“Emittente”). I termini utilizzati di seguito con la lettera iniziale maiuscola, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento relativo alla predetta offerta (l’“Offerta”) approvato dalla Consob con delibera n. 22350 del 9 giugno 2022 e pubblicato lo scorso 13 giugno 2022 (il “Documento di Offerta”). Si fa inoltre riferimento al comunicato stampa diffuso dall’Offerente in data 25 luglio 2022 (il “Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta”), con il quale l’Offerente ha reso noti i risultati definitivi dell’Offerta e ha confermato la propria intenzione di esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’art 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”), riservandosi di rendere noti i termini e le condizioni per lo svolgimento della procedura congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 1, del TUF (rispettivamente l’“Obbligo di Acquisto” e la “Procedura Congiunta”), allorquando Consob avesse provveduto alla determinazione del corrispettivo da riconoscere agli azionisti nell’ambito della predetta procedura congiunta.

AS Roma president Dan Friedkin and his son Ryan talk during...
Dan e Ryan Friedkin / Insidefoto/GettyImages

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA
Si ricorda che, come reso noto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ad esito dell’Offerta e degli acquisti effettuati dall’Offerente su Euronext Milan tramite Equita SIM S.p.A., l’Offerente è venuto a detenere, direttamente e indirettamente, complessive n. 604.521.457 Azioni, rappresentative di circa il 96,126% del capitale sociale dell’Emittente. Ricorrono, pertanto, i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto – del quale l’Offerente ha dichiarato, nel Documento di Offerta, l’intenzione di volersi avvalere – e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto in relazione alle residue n. 24.360.863 Azioni ancora in circolazione, pari al 3,874% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”), tramite un’unica procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana, avente ad oggetto tutte le Azioni Residue (ovverosia, la Procedura Congiunta). Con delibera n. 22435 adottata in data 6 settembre 2022, CONSOB, conformemente a quanto disposto dalle applicabili norme del TUF e del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), ha determinato il corrispettivo per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto da riconoscersi nell’ambito della Procedura Congiunta, in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta, ovverosia pari a Euro 0,45 per ciascuna Azione Residua (il “Corrispettivo della Procedura Congiunta”).

MODALITÀ E TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ACQUISTO
Come sopra anticipato, l’Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all’Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, che ha ad oggetto la totalità delle Azioni Residue. Inoltre, come sopra anticipato, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall’Offerente riconoscendo per ogni Azione Residua il Corrispettivo della Procedura Congiunta, che è stato determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell’Offerta (ossia Euro 0,45 per Azione). Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 10.962.388,35 (il “Controvalore Complessivo”). La Procedura Congiunta avrà luogo in data 14 settembre 2022 (la “Data della Procedura Congiunta”). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta l’Offerente darà conferma all’Emittente dell’avvenuto deposito e della disponibilità di una somma pari al Controvalore Complessivo sul conto corrente vincolato aperto dall’Offerente presso UniCredit S.p.A. Alla Data della Procedura Congiunta, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Azioni Residue diventerà efficace e, pertanto, l’Emittente provvederà a effettuare le conseguenti annotazioni nel proprio libro dei soci. I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L’obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'articolo 2949 cod. civ., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivo, il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l’Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss. cod. civ.


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