Perché la Procura ha assolto gli ultras della Juve per i cori razzisti verso Lukaku

La Procura di Torino ha assolto i tifosi della Juventus colpevoli di aver rivolto a Lukaku cori razzisti nel match di Coppa Italia dell'anno scorso tra Juve e Inter.

La rissa nel dopo-gara tra Juve e Inter.
La rissa nel dopo-gara tra Juve e Inter. / MARCO BERTORELLO/GettyImages
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Ritorno alla scorsa stagione quando all'Allianz Stadium di Torino si giocava la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Nel match d'andata Lukaku, dal dischetto, ha pareggiato i conti con successiva rissa in campo tra i giocatori della due squadre, in seguito ai cori razzisti verso il belga e al chiaro disappunto per la decisione di fischiare il penalty.

Lukaku è stato vittima di cori razzisti da parte di150 tifosi juventini, ma stando a quanto riferito oggi dal Corriere della Sera il capitolo adesso è da ritenersi chiuso. I tifosi - in seguito all'accaduto - sono stati individuati, daspati dalla società stessa e segnalati alla Procura di Torino, che oggi ha però definito il reato "tenue e che non va punito a norma di legge".

Romelu Lukaku
Romelu Lukaku / Valerio Pennicino/GettyImages

Ecco le motivazioni del giudice nell'inchiesta coordinata da PM Pretti: "La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali. Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perduratoper un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale. Per questo motivo il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto". Un reato che esiste ma come ha spiegato il giudice non è perseguibile per legge.