Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'11ª giornata di Serie A

Curva Fiesole
Curva Fiesole / Gabriele Maltinti/GettyImages
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Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo al termine dell'11ª giornata di Serie A. In particolare, c'era attesa di sapere come il dott. Gerardo Mastrandrea si sarebbe pronunciato sui cori razzisti intonati dalla Curva Fiesole contro Kean, McKennie e Vlahovic durante Fiorentina-Juventus.

Il Giudice Sportivo: "delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione

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Per quanto riguarda i calciatori, sono 3 quelli che dovranno saltare per squalifica il prossimo turno. Si tratta di Toloi dell'Atalanta (espulso contro l'Inter), Rabiot della Juventus e Kabasele dell'Udinese (entrambi ammoniti da diffidati).

Passando infine alle società, il Giudice Sportivo ha disposto le seguenti multe:

  • Cagliari (6mila euro): per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria
  • Genoa (6mila euro): per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria
  • Inter (5mila euro): per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Hellas Verona (2mila euro): per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Napoli (2mila euro): per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Atalanta (1500 euro): per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Fiorentina (1500 euro): per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • Roma (1500 euro): per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.