Ammende, inibizioni e penalizzazioni: i rischi di Inter e Milan nell'inchiesta ultras

Inter - Milan
Inter - Milan / Pier Marco Tacca/GettyImages
facebooktwitterreddit

I tifosi di Inter e Milan si sono concentrati sul campo, vale a dire sui rispettivi incontri di Champions League contro Stella Rossa e Bayer Leverkusen, ma da oggi fino al giorno delle prossime partite di campionato dovranno necessariamente approfondire e interrogarsi sul presunto coinvolgimento delle loro squadre nell'inchiesta che in queste ore sta travolgendo il mondo della tifoseria organizzata e che ieri ha portato all'arresto di 19 ultras di spicco delle due curve.

Nello specifico, motivo d'interesse per i tifosi (quelli veri) sono i rischi di possibili sanzioni da parte della Giustizia Sportiva. A rispondere a tutte le domande sul tema ci ha pensato l'avvocato, nonché esperto in materia, Mattia Grassani intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport per fare chiarezza sulla questione.

L'avvocato Grassani parte dal presupposto che, fino a prova contraria, le due società e i loro tesserati sono innocenti, e che non basteranno di certo un paio di intercettazioni, tra le migliaia raccolte nelle ultime ore, per compromettere tale posizione. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede però il “divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”, oltre all’obbligo di “osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate”. Inoltre, è previsto, per tutti i tesserati, il “divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società” che siano “validate dalla Federazione”, fermo il fatto che dette relazioni debbano essere autorizzate dal cd. SLO del Club.
Altra previsione stabilisce che, “durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana”.

Allo stato attuale, quella che coinvolge Inter e Milan è un'indagine conoscitiva, ma se il Procuratore Federale Giuseppe Chiné dovesse effettivamente portare alla luce "relazioni pericolose" tra ultras e membri dei club potrebbero conseguire sanzioni quali l’ammenda o misure riguardanti le gare casalinghe (squalifica del campo o chiusura di uno o più settori di San Siro) nonché inibizioni per i tesserati. Non bisogna escludere a priori nemmeno penalizzazioni in classifica, invocabile solo in ipotesi di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (lealtà, correttezza e probità), operante in casi di particolare gravità. Ovvero, qualora venissero accertati strutturali rapporti illeciti con la tifoseria e ravvisate gravi carenze organizzative e nella gestione della biglietteria da parte dei Club.


feed