La decisione del Giudice Sportivo dopo il petardo lanciato in Cremonese-Inter

La ventitreesima giornata di Serie A è stata caratterizzata da un episodio increscioso allo stadio Zini di Cremona, il lancio di un petardo in direzione del portiere Emil Audero: l'autore del gesto è stato individuato e arrestato, il tifo nerazzurro dal canto proprio dovrà fare i conti con un divieto di trasferta fino al prossimo 23 marzo (fatta eccezione del derby). Si sottolinea ora la decisione del Giudice Sportivo nei confronti dell'Inter: ammenda da 50mila euro e diffida specifica nei confronti dei nerazzurri. La collaborazione del club è stata indicata come attenuante così come la presa di distanza da parte dei calciatori. Questo il comunicato del Giudice Sportivo:
Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS.
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